Quando scatta il provvedimento di fermo amministrativo, il proprietario del veicolo non può utilizzarlo fino a che il debito non è saldato o fino a quando chiede la rateizzazione di quanto dovuto al Fisco.
Esistono però delle eccezioni, ovvero situazioni in cui nonostante il debito attivo l’Agenzia delle Entrate non può attivare il fermo. Per esempio, quando il veicolo in oggetto è per disabili.
In questo frangente, il contribuente debitore che ha documentazione comprovante la disabilità, deve recarsi all’Agenzia delle Entrate e compilare l’apposito modello F3 oppure scrivere una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio territoriale in cui si allegano determinati documenti: il libretto dell’auto, la copia della patente speciale oppure copia della fattura da cui risulta che si è usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 104/1992.
Non è tutto, perché anche i caregiver che utilizzano l’auto per trasportare persone con disabilità godono dello stesso diritto, quindi non rischiano il fermo amministrativo dell’auto, nemmeno se non hanno pagato le cartelle esattoriali. Per dimostrare che il veicolo è utilizzato in questo modo si può inviare la richiesta allegando ad esempio il contrassegno rilasciato dal Comune per i disabili e una auto dichiarazione che il veicolo viene impiegato per il trasporto di una persona con disabilità.
Oltre a queste eccezioni, infine, ne è prevista un’altra, che forse non tutti conoscono: infatti il fermo amministrativo non può scattare se il veicolo è utilizzato nell’attività d’impresa o della professione. Il contribuente debitore può in questo caso, fornire la documentazione che comprovi il tipo di attività e il veicolo utilizzato, compilando il modello F2.
Ecco che in queste particolari circostanze l’Agenzia delle Entrate non può predisporre il fermo del veicolo, ma ovviamente utilizzerà altre vie per recuperare quanto spettante.