Indipendentemente che si tratti di mancati canoni di affitto o di morosità nei confronti delle quote condominiali (spese base ed extra), il proprietario di un appartamento in affitto, affidandosi ad una procedura legale, ha la possibilità di chiedere lo sfratto dell’inquilino.
Attenzione però a quando siamo di fronte al proprietario di un appartamento che è moroso rispetto alle quote del condominio dove vive. In questo caso non è certo possibile eseguire lo sfratto dalla sua proprietà.
In questo caso se i condomini-proprietari non pagano le spese condominiali, l’amministratore può avviare comunque una procedura esecutiva per poter recuperare il credito. In particolare, dovrà affidarsi a una procedura legale per chiedere la riscossione forzata di crediti avanzati.
Ben diversa e molto più debole è la nostra posizione quando siamo in affitto e siamo morosi delle quote condominiali. Lo sfratto è un processo che consente al proprietario di rimuovere legalmente un inquilino dai locali affittati. Si procede ad una richiesta di sfratto sia quando l’inquilino è debitore dei canoni di affitto, sia quando lo è delle quote condominiali, dal momento che tutto rientra nel contratto di affitto che ha sottoscritto.
La maggior parte delle volte il procedimento di sfratto può essere un processo scoraggiante. Quindi se il tuo inquilino è in arretrato di affitto e vuoi avviare una procedura di sfratto, hai bisogno di un team legale in grado di comprendere la complessità della legge sulla locazione.
Le procedure di sfratto sono diverse in Italia rispetto ad altri paesi come il Regno Unito, ma entrambe hanno procedure specifiche che devono essere seguite minuziosamente per raggiungere il tuo obiettivo.
Ricorda bene quindi che esiste anche lo sfratto per morosità delle spese condominiali che si verifica quando l’inquilino non paga le somme dovute al condominio, per come concordate nel contratto di locazione. Certo le quote condominiali, al giorno d’oggi, pesano come un macigno, ma la legge ci impone di pagarle.
L’affitto in Italia, così come i canoni del condominio, che sono contemplati da un regolare contratto, rientrano nelle norme del Codice di Procedura Civile, Ln392/1978.
Queste leggi forniscono il quadro per i contratti di locazione, compresa la durata della locazione, l’affitto e gli aumenti di canone, nonché la risoluzione delle controversie e naturalmente anche il pagamento delle quote condominiali.
Se l’inquilino non paga l’affitto così come le quote condominiali, prima di chiedere al Tribunale l’ordinanza di sfratto, è necessario inviare una lettera di diffida all’inquilino. A questo punto si chiedono gli arretrati e avvertendo l’inquilino della possibilità di avviare una procedura di sfratto in caso di mancato pagamento.
Se l’inquilino non risponde, o se rifiuta di pagare, il locatore può chiedere al tribunale un’ingiunzione di sfratto. Contestualmente, può chiedere al tribunale di emettere un’ingiunzione di pagamento ( decreto ingiuntivo) relativo al canone maturato e al canone che maturerà durante la sospensione del procedimento.
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