Tante sono le coppie che decidono di comprare un immobile e firmare un contratto di comproprietà. Si tratta a tutti gli effetti di una casa cointestata, ma che cosa succede quando ci si separa?
La comunione dei beni è una di quelle fattispecie istituite in seguito ad un contratto matrimoniale, dove due persone decidono di condividere la proprietà di uno o più beni. Vengono divise anche le spese di mantenimento e tutte quelle affini. Per quanto riguarda la separazione, è stata la Corte di Cassazione che si è pronunciata a riguardo.
La comproprietà dei beni genera sempre perplessità, disagi e, in tante occasioni, discussioni tra i proprietari. Il matrimonio è sicuramente un vincolo molto importante tra due persone, ma l’acquisto di una casa cointestata lo è in modo molto maggiore. Questo perché è un evento che porta con sé l’apertura di un mutuo che vincola due individui a stipulare una obbligazione di tanti anni.
Proprio per quanto appena detto, acquistare una casa è una decisione importante da prendere e che non bisogna mai prenderla alla leggera. Anche perché, spesso, c’entra il futuro dei figli. Per questo, la legge corre in aiuto a chi vuole capire che cosa succede all’immobile una volta che si decide per la separazione e che cosa ne sarà della casa in comproprietà.
Casa cointestata con la separazione: cosa dice la legge?
Quando due coniugi sono cointestatari di un immobile, hanno gli stessi diritti e doveri, sia a livello giuridico che legale. La cointestazione può esserci all’inizio del contratto oppure nel preliminare, dove vengono stabilite le condizioni e le quote. A regolarizzare la cosa è un pubblico ufficiale che dovrà redigere l’atto pubblico a livello legale, dove vengono decisi riconosciuti i diritti dei proprietari dell’immobile.
Abbiamo già detto che la ripartizione delle spese è uguale. In caso di separazione, è bene sapere che ci sono due fasi da sapere. La prima è quella che si ha in merito all’uso immediato della casa dopo che è stato deciso da un provvedimento giudiziale che decreterà l’assegnazione del bene. La seconda è quella finale che decreterà la destinazione definitiva della casa.
Il provvedimento del giudice non è collegato né alla proprietà dell’immobile e né alla comproprietà. La quota dell’immobile di famiglia in comproprietà è liquidata attraverso il valore di mercato. Inoltre, bisogna specificare che il giudice decide di di assegnare il godimento dell’immobile al genitore affidatario dei figli. Anche se non ha il diritto reale di proprietà.
Anche se l’abitazione è di proprietà un coniuge, il giudice può assegnarlo all’altro coniuge in caso in cui questi ha l’affidamento di figli minori o maggiorenni che non sono economicamente autosufficienti. Una condizione che perdura fino a quando i figli diventeranno capaci di produrre reddito autonomamente. Questo vuol dire che la legge mette sempre al centro il bene e la tutela dei figli.