Un lavoratore part-time potrebbe pensare di avere un orario troppo basso durante la settimana. Andiamo a vedere, quindi, come ci si deve muovere e quali sono i diritti che la legge garantisce in questa situazione.
Nel mondo del lavoro ci sono tantissime sezioni. Dal lavoro part-time fino al contratto a tempo indeterminato. Nella prima situazione, il lavoratore si trova legato ad un lavoro che ha un arco temporale ben preciso. Un periodo che è inferiore rispetto al tempo pieno.
Il lavoro part-time vive di più situazioni. Tutte le misure in merito si possono trovare nel decreto stipulato il 15 giugno 2018 numero 81. Questo rientrava nella più ampia riforma del Jobs Act. Tale disposizioni sono state poi integrate con i Contratti Collettivi nazionali, di territorio o aziendali.
In questo scenario ci sono tre modi di considerare il part-time: orizzontale, verticale e misto. Nel primo la riduzione rispetto al tempo pieno è legata all’orario quotidiano. In quello verticale, l’attività è a tempo pieno ma ci si limita a determinati periodi. Nel misto invece, c’è l’unione delle due situazioni citate in precedenza. Vediamo, ora, nei dettagli come si deve comportare un lavoratore in un certo tipo di situazione.
In prima battuta, possiamo svelare che la legge non prevede un orario minimo per i lavoratori con questo tipo di contratto. Il decreto numero 81/2015, articolo 5, mette in luce il fatto che il contratto, in forma scritta, deve essere finalizzato alla prova. Nel contratto ci devono essere sottoscritti tutti i tempi.
Queste indicazioni si inseriscono nel quadro del decreto legislativo numero 61 del 2000. In questo paragrafo, si parla di tempo parziale che indica l’orario del lavoratore che è segnalato nel contratto. In sintesi, si da precedenza all’orario che si trova all’interno del contratto. Un contratto nato dall’accordo tra lavoratore e impresa. Ci possono essere dei casi di orario minimo che possono essere compresi nei contratti collettivi.
Gli esempi che possiamo citare riguardano il commercio e terziario e le cooperative sociali. Nel primo caso, in un’azienda di massimo 30 dipendenti le riduzioni vanno dalle 16 alle 532 ore, in base all’orario se è settimanale, mensile e annuale. Mentre per aziende che superano i 30 dipendenti si parla di una riduzione 18, 72 e 600 ore. Per le cooperative sociali, l’accordo deve avvenire sempre tra le parti. L’orario, però, non potrà essere di 12 52 624 ore rispetto all’orario settimanale, mensile e annuale.
Nel caso in cui il lavoratore veda un orario alla settimana inferiore allora potrà chiedere, in maniera informale, l’adeguamento alle disposizioni precedentemente descritte. In caso di rifiuto, il lavoratore può inviare una richiesta scritta oppure rivolgersi ad un sindacalista o un avvocato in modo da prendere atto dell’orario minimo. In ultima battuta può anche rivolgersi all’ispettorato del lavoro o fare causa.
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