L’INPS, con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021 scorso, è tornato sul tema caldo degli incentivi “donne”.
Le donne continuano a essere una categoria decisamente svantaggiata, rispetto all’uomo, per quanto concerne l’inserimento nel mondo del lavoro. Il Covid, poi, in particolar modo, non ha fatto altro che acuire questa condizione.
Se era rimasto qualche dubbio sul fatto che la pandemia stesse amplificando le disuguaglianze sociali, ci ha pensato l’Istat a risolverli.
Dopo il recupero dei dati sull’occupazione italiana fatto registrare a partire dall’estate 2020 con la fine del primo lockdown, dall’autunno 2020 la situazione è tornata a peggiorare. E ciò è avvenuto a causa della seconda ondata e delle nuove chiusure. A dicembre scorso, mese lavorativamente frizzante in tempi normali tra il natale alle porte e le vacanze di fine anno, gli occupati sono diminuiti di 101mila unità, un numero già di per sé tragico, ma reso ancora più preoccupante dalla suddivisione di genere con cui questo è avvenuto.
Si è trattato infatti di un crollo quasi esclusivamente femminile, con 99mila donne che sono finite disoccupate o inattive. Un fenomeno che si ritrova, sebbene con numeri un po’ meno estremi, anche guardando a tutto l’anno. Dei 444mila occupati in meno registrati in Italia in tutto il 2020, il 70% è costituito da donne.
In questo complesso e delicato quadro, gli incentivi e le agevolazioni per il lavoro femminile diventano una tappa obbligata di un paese civile. sulla lunghezza d’onda del modus operandi degli altri Paesi Ue.
Il punto trattato è di particolare interesse perché fornisce ulteriori istruzioni sui casi in cui la lavoratrice sia in possesso di specifici requisiti di disoccupazione.
Ci riferiamo a un argomento largamente trattato già in passato. Il legislatore, consapevole delle difficoltà che le donne incontrano sia in fase di ingresso che di rientro nel mercato del lavoro dopo periodi di maternità e/o di cura dei figli, ha voluto introdurre vantaggi ancor più consistenti. Anche se, alla fine, per goderne, le donne da assumere devono trovarsi in particolari condizioni.
La volontà di sostenere l’occupazione femminile era già sorta nel 2012 ad opera dell’articolo 4 della legge 92/2012, più nota con l’appellativo di “legge Fornero”.
Questa norma ha attribuito all’agevolazione, fin dal primo momento, carattere di stabilità, vincolando la sua operatività solo alla copertura finanziaria. Quest’ultima, alla fine, mai è stata sufficiente a coprire le richieste delle aziende.
La Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), ai commi 16 e ss dell’art. 1, oltre a destinare cospicue somme a copertura dell’agevolazione, ha previsto l’elevazione dello sgravio contributivo originariamente previsto dalla L. 92/202 (50%) fino al 100%. Ciò è avvenuto per le sole assunzioni effettuate negli anni 2021-2022.
Ad oggi, la disposizione attende il via libera della Commissione europea, nelle more della quale l’INPS ha preso tempo sulle istruzioni che ancora mancano ai fini delle codifiche da utilizzare nei flussi Uniemens e rispetto alle modalità di conguaglio.
L’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è ora riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La prima precisazione fornita dall’INPS ricorda a quale tipologia di contratto è riservata l’agevolazione e cioè:
– le assunzioni a tempo determinato;
– le assunzioni a tempo indeterminato;
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Le nuove misure spettano per le seguenti durate:
– 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
– 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
– complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi 12 mesi).
– fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga di un contratto a termine.
L’INPS precisa che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
La donna da assumere deve risultare disoccupata e iscritta nelle liste di collocamento da almeno dodici mesi. Per usufruire dei servizi dei Centri per l’impiego ai fini dell’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, occorre effettuare la DID, cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro.
Si tratta di donne di qualsiasi età “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, in possesso degli ulteriori requisiti di residenza e di professione.
Per essere ammesse allo sgravio le donne devono risultare residenti in particolari regioni considerate aree svantaggiate, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
In questo caso le aree sono indicate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, oltre a zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia.
Il requisito richiesto è la residenza della lavoratrice ed il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
Vi rientrano le lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere individuati annualmente con decreto del Ministro del lavoro. L’ultimo provvedimento in tal senso è stato emanato il 16.10.2020.
Ciò a conferma di quanto già il Decreto legislativo n.92/2012 prevedeva a favore dell’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Trova pertanto conferma nella Legge di Bilancio anche per il biennio 2021-2022 l’esonero contributivo per gli imprenditori che assumono lavoratori di sesso femminile.
Ne consegue che per un massimo di 6.000 euro all’anno i datori di lavoro non dovranno farsi carico del versamento della contribuzione. Se si tratta di un’assunzione a tempo determinato l’esonero vale per 12 mesi, mentre arriva a 18 mesi con contratto a tempo indeterminato.
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La circolare INPS 22/2021 riporta nel dettaglio le condizioni per poter fruire dell’esonero contributivo e le categorie di imprenditori che possono beneficiarne. Inoltre si ha diritto agli sgravi assicurativi se si assumono donne di almeno 50 anni e che non abbiano un’occupazione da più di 12 mesi. In alternativa le esenzioni valgono anche per donne di qualunque età purché abbiano residenza in regioni ammissibili alle agevolazioni. Ricordiamo infine che l’incentivo arriva anche nel caso in cui il datore assuma donne con contratto di lavoro part-time.
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