Finalmente una buona notizia in arrivo dall’Agenzia dell’Entrate: pronto il contributo per coprire totalmente le spese di affitto sostenute.
L’emergenza sanitaria “ha tagliato le gambe” a tante famiglie, ha ridotto notevolmente le possibilità di introiti delle piccole medie imprese.
Soprattutto ha modificato, in alcune circostanze in modo radicale, l’esistenza di chi fino a poco tempo prima riusciva ad arrivare dignitosamente a fine mese.
Prima fu l’era del Decreto Sostegni, nell’ambito del quale è nato il Bonus Affitti. E sono poi venute fuori “le sue evoluzioni”. L’obiettivo di base è sempre stato quello di sostenere quei nuclei familiari che, alla luce di una palese diminuzione delle entrate, avevano e hanno ancora oggi difficoltà a pagare il canone mensile di locazione degli immobili principali dove vivono.
Con il provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni per il calcolo del “bonus affitti”, finalizzato alla determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione. Quello introdotto in piena emergenza sanitaria dal decreto Sostegni bis.
Partiamo dal principio, ovvero dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, ovvero il cd. Sostegni bis. Quello che ha introdotto il cd. bonus affitti, un contributo a fondo perduto inizialmente fino al 50 per cento della riduzione del canone di locazione spettante al locatore di immobile ad uso abitativo, entro il limite massimo di 1.200 euro.
Il bonus affitti, nello specifico, viene riconosciuto a condizione che l’immobile per cui si richiede risulti: ubicato in un comune ad alta tensione abitativa; sia l’abitazione principale del locatario.
Con il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 180139 del 6 luglio 2021 sono state poi definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto contributo,. Tutto questo è avvenuto anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro previsti per il finanziamento della misura da parte del Governo.
Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia ha messo a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze.
Ci riferiamo a quelle che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico, rimandando ad un conseguente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il riparto degli stessi.
Ma quali sono, quindi, gli importi spettanti a chi ha richiesto e ottenuto il bonus affitti 2021? Perché ovviamente in questo caso dobbiamo dimostrare di avere pagato e solo adesso possiamo sperare nell’agognato rimborso.
Come confermato dall’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto, pari cioè all’intero ammontare spettante (determinato ai sensi del punto 4.3 del citato provvedimento del 6 luglio 2021).
Nello specifico, successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia si occuperà di effettuare l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico, per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021.
Dopo aver controllato la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria, per ciascuna istanza determinerà l’effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza.
Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, saranno considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.
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L’erogazione del contributo, ovvero del rimborso per capirci, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore.
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