Congedo figli in quarantena: a chi spetta l’indennità del 50% della retribuzione

L’Inps ha da poco chiarito i requisiti per richiedere il congedo per i figli in quarantena a causa del Covid-19

Congedo figli in quarantena: a chi spetta l'indennità del 50% della retribuzione
Fonte foto: (Getty Images)

Il 2 ottobre 2020, tramite la circolare n.116, l’nps ha reso noti i requisiti da dover disporre, per il Congedo Covid-19 per figli e conviventi con età al di sotto di 14 anni. Se i minori sono sottoposti a quarantena dall’ASL, va da sé che il convivente maggiorenne, non potrà recarsi al lavoro e lasciarlo solo.

Tale congendo, non può essere richiesto dai lavoratori in smart working, ma dalle altre tipologie di lavoratori dipendenti, in caso il figlio minore di 14 anni debba restare in quarantena. L’agevolazione, è disponibile dal 9 settembre 2020 e lo sarà fino al 31 dicembre 2020 e la sua durata massima coinciderà con il periodo di quarantena del minore, disposta dall’ASL di competenza territoriale.

Il congedo Covid prevede un’indennità del 50% della retribuzione e la domanda si può presentare presso tre canali principali:

Portale web Inps;

Contact center, chiamando il numero gratuito per rete fissa, 803164, oppure lo 06164164;

Tramite patronati e agenziee autorizzate.

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Congedo figli: compatibilità ed incompatibilità

Fonte foto: (Pixabay)

Il congedo è compatibile con:

  • Malattia: nel caso in cui uno dei genitori del minore fosse ammalato, l’altro genitore può fruire del congedo per quarantena scolastica dei figli;
  • Maternità o paternità: in caso di congedo per maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, il genitore che richiede il congedo per Covid, può farlo soltanto se l’altro genitore richiede maternità/paternità per un figlio diverso.
  • Ferie ed aspettativa non retribuita: c’è la compatibilità del congedo con eventuale fruizione di ferie o aspettativa, goduta dall’altro genitore.
  • Permessi e congedi per Legge 104: Si può fruire del congedo per quarantena, anche se l’altro genitore contemporaneamente fruisce, pure per lo stesso figlio, di permessi previsti dalla Legge 104.
  • Invalidità: La possibilità di usufruire di tale congedo, non è esclusa se l’altro genitore convivente del minore, goda di un’invalidità al 100% o percepisca una pensione di inabilità.
  • Soggetti cosiddetti fragili: Il congedo è compatibile qualora l’altro genitore presentasse situazioni di particolare fragilità.

Il congedo, non è compatibile con:

  • Congedi parentali dell’altro genitore per lo stesso figlio;
  • Riposi giornalieri dell’altro genitore negli stessi giorni per cui si era chiesto il congedo;
  • Cessazione del rapporto lavorativo o se l’altro genitore sia da considerare disoccupato;
  • Lavoro agile;
  • Part-time o lavoro intermittente, durante le giornate di pausa dell’altro genitore;
  • Se si hanno strumenti a sostegno del reddito, per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, esempi: CIGO, CIGS, CIG, CISOA, NASpl, DIS-COLL. L’altro genitore però, ha la possibilità di fruire del congedo, se al primo, in presenza di questi strumenti, venisse solo ridotto l’orario lavorativo, purché comunque, continui a lavorare.

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