La pensione privilegiata è stata abolita dalla riforma Fornero ma ci sono alcune eccezioni che sussistono tuttora. Vediamo come funziona e chi può usufruirne
In molti ormai l’hanno rimossa, qualcuno la ricorda ancora e poche categorie di lavoratori continuano a percepirla. Si tratta della pensione privilegiata abolita dalla riforma Fornero (legge numero 211 del 2011). Non per tutti a quanto pare.
Dalla sua entrata in vigore nel 1973 fino alla sua abrogazione nel 2011 riguardava tutti i dipendenti del personale pubblico. Veniva riconosciuta in caso di infermità o lesioni dovute alle prestazioni lavorative. Dunque non erano richiesti contribuzione minima o requisiti particolari così come previsti per la pensione di invalidità.
Oggi è riconosciuta ancora al personale delle forze armate, all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza e al corpo dei Vigili del Fuoco e soccorso pubblico.
Per quanto concerne il funzionamento viene concessa per invalidità del lavoratore avvenuta durante il servizio. Il meccanismo attuale prevede l’erogazione del beneficio anche laddove l’infermità non precluda il proseguimento della prestazione lavorativa. Una volta cessato il rapporto di lavoro otterrà il riconoscimento della pensione di privilegio. Passando all’importo viene stabilito dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo.
Dunque il trattamento sarà pari all’ultima retribuzione pensionabile, laddove l’infermità sia ascritta alla 1° categoria. Laddove sia invece catalogabile alla 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° categoria saranno applicate le varie percentuali previste dalla tabella allegata al DPR 1092 del 1973 riguardante i gradi di infermità riconosciuti.
Naturalmente esistono diversi casi e parametri da tenere in conto come l’anzianità di servizio e il ruolo rivestito (in caso si tratti di militari) al momento della lesione o dell’infermità. Altro aspetto da tenere in conte è la gravità della menomazione che per forza di cose occupa un ruolo determinante.
Esistono anche altri emolumenti come l’indennità integrativa speciale anche in caso di contestuale percezione di stipendio per lavori prestati per conto di terzi. Un’altra particolare ipotesi riguarda i militari che passano al ruolo civile che hanno diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio.
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