Licenziamenti: sapevi che questi sono vietati fino al 17 agosto?

Secondo le misure previste dal Decreto Rilancio, alcuni licenziamenti sono praticamente vietati almeno fino al 17 agosto 2020, ecco quali

Licenziamenti: sapevi che questi sono vietati fino al 17 agosto?
“Sei licenziato” (Fonte foto: Pixabay)

All’interno del Decreto Rilancio, previsto un blocco dei licenziamenti atto ad aiutare i lavoratori appunto. Ci sono alcuni licenziamenti espressamente vietati fino al 17 agosto 2020. Scopriamo quali e quali invece, sono assolutamente consentiti.

L’art. 46 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 all’interno del Decreto Cura Italia, prevedeva dalla data di uscita e per sessanta giorni da quel momento, il totale blocco della possibilità di compiere alcuni tipi di licenziamento.

Licenziamenti: quali sono possibili e quali invece, sospesi

Fonte foto: (Pixabay)

Ecco quali i licenziamenti che almeno fino al prossimo 17 agosto, sono vietati:

  • Licenziamento economico: giustificato motivo oggettivo (di cui all’art.7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 in caso di aziende con oltre 15 dipendenti), fino al 17 agosto 2020 il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero dei dipendenti;
  • Cessazione di attività (ex. art. 24 della legge n. 223/1991);
  • Termine della fase lavorativa in caso di contratti a tempo indeterminato nel settore edile;
  • Sopravvenuta inidoneità alla mansione;
  • Superamento del periodo di comporto se la malattia è dovuta a Covid-19;
  • Procedure collettive di riduzione del personale (previste dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991). Vale a dire quando il datore non è in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e non ha la possibilità di ricorrere a misure alternative. Tale divieto vale anche se il motivo della crisi non è associato a situazioni dovute al Coronavirus.

Quali invece, sono i licenziamenti non sospesi:

  • Motivo disciplinare intimato al termine della procedura prevista dall’art. 7 della L. n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori).
  • Per mancato superamento del periodo di prova;
  • Dell’apprendista a conclusione del periodo di formazione;
  • Per superamento del periodo di comporto (art. 2110 c,c.) escluso dall’ambito di applicazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966 riguardante i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
  • Per sopraggiunta età pensionabile (pensione di vecchiaia) con i seguenti requisiti: 67 anni, 20 anni di contributi ed un importo minimo di pensione (per chi ha versato dal 1996);
  • Del dirigente per giustificatezza;
  • Intimabile “ad nutum” (senza preavviso) come nel caso del lavoro domestico;
  • Per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore;
  • In procedure di appalti in cui il personale passa alle dipendenze di una nuova ditta.

Inoltre, sono consentite:

Le dimissioni, anche per giusta causa, la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo e la conciliazione in sede protetta.

Nel caso di violazione del divieto di licenziamento, il recesso del rapporto di lavoro sarebbe da ritenersi nullo. Il lavoratore avrebbe diritto quindi, ad essere reintegrato al lavoro e ad un risarcimento riconosciuto dal datore di lavoro per il danno subito. L’indennità è adeguata all’ultima retribuzione globale sviluppata dalla data del licenziamento fino alla data del reintegro. Il risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale. Infine, versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nel periodo di estromissione al lavoro, sono da ritenersi a carico del datore di lavoro.

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