Per effetto del Decreto Rilancio, possono ottenere il bonus ristrutturazione al 110% in detrazione fiscale anche imprese e lavoratori autonomi. Ecco quando ciò è possibile
Può sembrare un paradosso, eppure questo è il periodo più propizio per effettuare dei lavori di ristrutturazione. Grazie al superbonus al 100% valido dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è possibile apportare delle migliorie alle parti comuni degli edifici.
Solitamente la detrazione fiscale viene concessa alle persone fisiche che hanno una proprietà residenziale all’interno di un condominio o di un palazzo. Esistono però alcune eccezioni, che consentono l’accesso allo sgravio fiscale anche ad altri soggetti, che di base sarebbero esclusi dal provvedimento. Ecco quali sono i casi straordinari e a quali regole bisogna uniformarsi per poter rientrare nel bonus al 110%.
Bonus ristrutturazione per imprese autonomi: regole e condizioni
Esiste dunque la possibilità anche per le imprese e i lavoratori autonomi che si trovano in un condominio di poter usufruire dell’ambito bonus. Bisogna però rispettare una tassativa condizione, ovvero deve essere l’intero condominio ad effettuare i lavori.
In quel caso verrebbero ricompresi anche uffici, negozi, magazzini e locali adibiti ad attività di impresa presenti all’interno dello stabile. Di contro se si effettuano lavori solo sulla propria unità immobiliare, non si ha alcun diritto di poter richiedere la detrazione. Onde evitare equivoci, è bene ribadire a chi è aperta questa importante possibilità, probabilmente la più importante dell’intero anno solare 2020:
- condomini,
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa,
- arti e professioni su unità unifamiliari adibite come abitazione principale,
- istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti con le medesime finalità sociali,
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Dunque, non ci sono limiti, sulla tipologia di condominio. Imprese e lavoratori autonomi che possono godere del beneficio a patto che i lavori riguardino il miglioramento dell’intera struttura. Tra questi vanno annoverati il cappotto termico, la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Naturalmente i soggetti in questione avranno diritto al bonus in relazione alla loro quota millesimale e potranno richiedere la detrazione nelle canoniche cinque rate annuali di pari importo per recuperare quanto speso in sede di ristrutturazione. Al contempo le imprese sono escluse se i lavori riguardano l’intera palazzina adibita alla propria attività.
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