L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punto sui sistemi di pagamenti che consentono la detrazione fiscale sulle spese mediche
Il 2020 è di gran lunga l’anno degli sgravi fiscali. Tra i più appetibili figurano quelli in materia di ristrutturazione edilizia e di famiglia (in particolar modo per quanto concerne i bambini).
Non bisogna trascurare però la possibilità di poter ottenere delle detrazioni anche per quanto concerne le spese sanitarie. In una fase così particolare a livello di salute poter beneficiare di un’agevolazione sulle spese mediche non è di certo un aspetto di poco conto.
Ma come è possibile ottenere la detrazione? In primis bisogna considerare le nuove regole introdotte il 1 gennaio 2020, ovvero quello relativo alla tracciabilità dei pagamenti. Inoltre, tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fatto un punto della situazione attraverso la risposta all’interpello numero 180 dell’11 giugno 2020.
Attraverso il suddetto documento ha specificato quali tipologie di pagamento consentono di poter ottenere la detrazione sulle spese mediche e quali invece no. In base alla normativa vigente (articolo 1 comma 670 legge 27 dicembre 2019 numero 160), la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% relativa alle spese mediche è possibile a patto che il servizio sia stato pagato attraverso versamento bancario.
Esistono però altre modalità disposte dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 24, ovvero carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari altre tipologie che consentono di poter appurare il pagamento. Dunque non sono ammessi i contanti, che notoriamente non sono propriamente sicuri.
Esclusi dalla normativa i circuiti di credito commerciale, che consentono la compravendita di beni con sistemi di compensazione. Seppur sia tracciabile, il fisco ha non li accetta per quanto concerne questa casistica. In generale sono ammessi strumenti di pagamento che consentano di risalire agli autori dell’acquisto e che permettano l’efficacia in caso di controlli.
Esistono però delle eccezioni che non contemplano l’obbligo di tracciabilità di pagamento e sono sostanzialmente quelle inerenti i farmaci, l’acquisto di dispositivi medici, le detrazioni per prestazioni sanitarie ricevute sia in strutture pubbliche che private e soggette all’accredito del sistema sanitario nazionale.
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