Il Decreto Rilancio ha introdotto delle specifiche inerenti l’Ecobonus al 110% chiarendo alcuni punti per scoraggiare i “furbetti”
L’avvento dell’Ecobonus è una delle buone nuove di questo nefasto 2020. Uno slancio al settore edilizio con un occhio di riguardo agli interventi green. Il Decreto Rilancio varato per l’emergenza coronavirus ha specificato ulteriormente i termini di fruizione.
Trattandosi di un’opportunità piuttosto importante bisogna far fronte anche ad eventuali raggiri da parte di persone disoneste. Anche sotto questo punto di vista le disposizioni sul bonus al 110% sono chiare e dettagliate e non consentono nessun tipo di azione disonesta. A tal proposito, ecco cosa è previsto in caso di dichiarazioni mendaci.
Ecobonus al 110% multe e rischi per chi dichiara il falso
Non è da escludere che qualcuno dia il via a lavori di ristrutturazioni differenti “mascherandoli” con quelli previsti dall’incentivo. Il Governo però ha deciso di varare una linea dura introducendo delle multe salate per coloro che dichiarano il falso.
Anche per questo la procedura è piuttosto complessa e non contempla solo la presentazione della domanda. Bisogna anche allegare la certificazione energetica volta a comprovare il miglioramento dell’edificio in termini di sicurezza o di impatto ambientale.
Ma cosa si rischia nello specifico? Quali sono le multe previste? Possono variare da un minimo di 2000 euro fino ad un massimo di 15000 per ciascuna dichiarazione falsa rilasciata.
La pena pecuniaria però non è l’unica prevista. In programma c’è un ulteriore conseguenza, che appare piuttosto logico. Viene infatti revocato il beneficio fiscale derivante dalla concessione del bonus. I “furbetti” ovviamente si ritroveranno sul groppone anche il costo dei lavori avviati. Dunque, è bene evitare condotte simili, visto che si rischia di incorrere in guai di grande portata.
In tal senso sarà molto importante il lavoro di vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà attestare la veridicità delle condizioni che danno diritto allo sgravio fiscale. Si ricorda che non sono compresi nell’agevolazione gli interventi effettuati da persone fisiche al di fuori della mera attività di impresa su edifici unifamiliari che non sia quello adibito ad abitazione principale.
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