Per gli studenti che hanno lasciato la casa da fuorisede durante l’emergenza Coronavirus, c’è un affitto da pagare ? Come accordarsi con i proprietari ?
Per adesso, il Governo non ha parlato di piani per studenti fuori sede, che hanno lasciato le proprie abitazioni nelle seconde città, per tornare a casa dalla famiglia, durante l’emergenza Coronavirus. Per coloro che hanno lasciato casa e continuano a seguire le lezioni online dalla propria città d’origine quindi, quali sono i costi da affrontare ?
Ci sono diverse domande che gli studenti si pongono, insieme agli stessi proprietari degli appartamenti. In casi come questi, le spese dei consumi vanno calcolate ? Ed gli affitti vanno pagati per non aver lasciato la casa dopo un preavviso, seppur in una situazione imprevista ?
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Allora, per prima cosa è meglio andarsi a ripassare tutte le clausole del contratto, secondo la legge. Le norme del contratto studentesco, si trovano nell’art. 4-bis della legge 431/1998. Gli importi sono fissati a livello locale in base al canone concordato ed è previsto un modello standard, mentre la durata può variare dai 6 ai 36 mesi. A carico dell’inquilino, tutte le spese condominiali ordinarie e le utenze, tale contratto può essere intestato allo stesso studente o ad uno dei genitori. Importante sapere che la possibilità di disdetta anticipata ha obbligo di preavviso di almeno tre mesi.
Se uno studente non pagasse l’affitto, allora c’è la possibilità di una messa in mora. Il proprietario allora, potrà anche disdire il contratto, ma senza compiere altre azioni verso l’inquilino, qualora questo volesse lasciare l’appartamento. Nel caso di mancati pagamenti, il proprietario potrebbe anche trattenere la cauzione come rimborso.
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Sarebbe indicato allora, raggiungere accordi con il proprietario, facendo presenti gli eventi non preannunciati degli ultimi mesi. Da tenere in considerazione anche l’ipotesi di una disdetta anticipata per i prossimi mesi, visto che non ci sono ancora date ufficiali per gli inizi delle lezioni e delle possibilità di spostamento. Per adesso comunque, è stato stilato il calendario delle possibili aperture di diverse attività.
E se ci si accordasse per un nuovo canone ridotto ? Sarà compito del proprietario di casa, registrare l’accordo con il Modello 69, senza imposte dovute. Da allegare, l’accordo raggiunto con l’inquilino, con registrazione d’obbligo allo stesso sportello presso il quale era stato originariamente registra il contratto. Da fare anche la comunicazione all’Ente, in caso di disdetta anticipata, per evitare di pagare tasse sui canoni non ricevuti.
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