Una sentenza del Tribunale di Napoli apre un precedente che non farà piacere alle ex mogli che finora ricevevano l’assegno di mantenimento. Ecco cosa è cambiato.
L’assegno di mantenimento non deve andare ai pelandroni. Dopo la fine di un matrimonio, chi non si dà da fare per cercare un lavoro, deve dire addio a questo beneficio economico, che altrimenti sarebbe ingiustificato.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Napoli in una recente sentenza ce segue la linea già approvata dalla Corte di Cassazione: per avere diritto all’assegno bisogna dimostrare non solo l’inadeguatezza dei propri mezzi economici ma anche l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inadeguatezza dei mezzi significa, secondo il tribunale napoletano, non autosufficienza economica, ed era questo il caso della signora di 54 anni che aveva richiesto ai giudici la corresponsione dell’assegno da parte dell’ex marito (un medico con un reddito imponibile accertato di quasi 100 mila euro annui, successivamente ridotto per cambiamento di incarichi professionali e abbandono della docenza universitaria).
Ma questo, secondo i giudici napoletani, non è sembrato congruo ai giudici che hanno così sentenziato: per evitare il «rischio di creare rendite di posizione» occorre che l’ex coniuge, a meno che non sia assolutamente incapace a procurarsi mezzi economici, debba attivarsi nella ricerca di un lavoro.
I giudici lo definiscono «principio di autoresponsabilità» di ciascuno degli ex coniugi e si riportano all’insegnamento in proposito della Cassazione. Lo scopo dell’assegno divorzile infatti è quello di assistere il coniuge privo di mezzi adeguati, non quello di ricostituire il tenore di vita coniugale.
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Nel caso in questione il Tribunale ha stabilito che la donna fosse in grado di lavorare ma non si era attivata per farlo. Inoltre i giudici hanno osservato che la donna «non ha mai lavorato né abbia mai cercato lavoro, non essendo nemmeno iscritta al Collocamento provinciale».
Strada chiusa dunque per ottenere l’assegno: durante tutto il periodo di 8 anni trascorsi dal momento della separazione coniugale, «è rimasta inerte, senza alcun impegno alla conclusione degli studi universitari né alla ricerca di un lavoro».
Così l’ex moglie napoletana che non era impossibilitata a lavorare, ma non si era mai attivata per farlo, ha visto bocciata dal tribunale la sua richiesta di ottenere l’assegno divorzile, che nel suo caso avrebbe costituito una «rendita parassitaria».
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