La circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per l’accesso al nuovo regime forfettario per le Partite IVA.
Novità per i professionisti. Le partite Iva in regime semplificato o ordinario che non hanno conseguito ricavi e compensi superiori a 65mila euro possono, a partire dal 2019, passare al regime forfetario. A chiarirlo la Circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate in cui vengono specificati i requisiti e gli ambiti di applicazione del regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e dalla Legge di Bilancio 2019. L’Agenzia chiarisce che “i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, senza dover fare alcuna comunicazione né esercitare una specifica opzione, poiché sono venute meno le cause di esclusione”.
Come funziona il nuovo regime forfetario
Le direttive della legge di bilancio 2019 chiariscono che le partite Iva che nel 2018 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.
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